La risposta secondo Cassazione 15923/2024 è negativa, o meglio, sarebbe un “dipende”.
Ma per capire da cosa dipenda vediamo il caso.
Nel caso di specie, si verifica un tamponamento a catena nei pressi di un casello autostradale che coinvolge tre veicoli.
Il conducente del veicolo che ha dato origine al primo urto, in altre parole quello tamponante, avanza richiesta di risarcimento danni sostenendo che l’altra parte, con una manovra avventata, avesse causato il tamponamento.
La Corte d’Appello riconosce la fattispecie di tamponamento a catena e respinge la domanda.
Particolare importante: i due veicoli vittima del tamponamento a catena NON erano fermi, ma in movimento.
La parte soccombente propone ricorso in Cassazione che ribalta la decisione: “……..mentre nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa, invece, nella diversa ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l’art. 2054, secondo comma, cod. civ., con conseguente presunzione di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante”.