La separazione è un istituto che a volte, se simulata, si presta a favorire comportamenti non proprio ortodossi. Immaginiamo, ad esempio, separazioni fittizie per evitare cumulo di redditi tra componenti del nucleo familiare, per consentire la riscossione del reddito di cittadinanza, oppure anche per sottrarre i propri beni alle azioni dei creditori .
Proprio per porre freno a queste situazioni giunge la sentenza della Cassazione che oggi commentiamo.
il caso è quello in cui marito e moglie, per sottrarre il bene ai creditori dell’uno o dell’altra, simulano la separazione con intestazione di un immobile all’altro coniuge.
in sede di separazione e divorzio i rapporti di natura patrimoniale possono essere regolati anche con il trasferimento di beni.
Ma vediamo innanzitutto cosa è l’azione revocatoria.
Si tratta di un’iniziativa, necessariamente giudiziale, volta a far dichiarare l’inefficacia nei confronti dei creditori di atti dispositivi del patrimonio del loro debitore.
Immaginiamo che un soggetto proprietario di un immobile abbia un importante debito e che per salvaguardare l’immobile dal pignoramento lo doni o, in determinati casi, semplicemente lo venda a terzi.
Il risultato comunque è che il creditore perde la possibilità di pignorare il bene e quindi di soddisfare le proprie ragioni di credito.
In tal caso la legge consente, appunto, al creditore di esercitare l’azione revocatoria per far dichiarare l’inefficacia dell’atto nei suoi confronti: potrà soddisfarsi quindi sul valore del bene anche se non più di proprietà del suo debitore.
Ma siccome l’ingegno umano non ha limiti, capita che a volte si mascheri la cessione del bene, inserendola in un accordo di separazione o divorzio: in luogo del mantenimento, il coniuge tenuto a contribuire trasferisce la titolarità di un immobile.
E’ palese che questo trasferimento non avviene per mezzo di un atto negoziale nel suo significato più proprio, ma all’esito di un procedimento giudiziale, anche se su base condivisa.
Ma in tali casi è ammissibile la revocatoria oppure la pronuncia entrerebbe in conflitto con il provvedimento che ha disposto la separazione od il divorzio?
Ebbene, secondo la Cassazione (sentenza 7/10/2024 n. 26127) il trasferimento di beni è anche in questi casi revocabile: non osta alla revocatoria il fatto che la cessione del bene sia stata prevista in sede di separazione o divorzio: non vengono messi in discussione la separazione od il divorzio, che rimangono validi, ma solamente quel particolare segmento dell’accordo che ha risolto il vincolo coniugale.
Ovviamente il principio vale anche nei casi in cui la separazione non sia fittizia/simulata ma reale, purchè l’atto rechi pregiudizio alle ragioni dei creditori