In un recente caso, dopo la notifica del decreto ingiuntivo per la riscossione di spese condominiali, ho ricevuto la chiamata di un collega che mi ha riferito che i crediti erano in buona parte prescritti.

Gli ho subito risposto che non volevo neppure entrare nel merito della discussione sul punto, perché le spese insolute vengono riportate a bilancio anno per anno e quindi ciò vale come atto interruttivo del termine di prescrizione.

Il Tribunale di Roma, con la recente sentenza 9632/2024 sembra darmi ragione.

Va precisato che tutti i crediti si prescrivono per il decorso del termine e, nel caso in esame, quelli per spese condominiali in 5 anni.

Salvo che intervengano atti interruttivi del decorso del termine, però.

Nel caso in esame il condomino moroso contestava di dovere i contributi per spese essendo prescritti.

Così non è, almeno così non è stato ritenuto dal Tribunale di Roma, dal momento che il rendiconto contabile deve partire dai dati di chiusura del consuntivo dell’anno precedente e ciò comporta che i debiti scaduti ed accumulati negli anni vengono riportati e danno luogo ad una posta di debito permanente di quel condomino senza che per ciò possa parlarsi di prescrizione.

Questa decisione è in linea con le recenti pronunce della cassazione: “il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute (le quali costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quel partecipante), una volta approvato dall’assemblea, può essere impugnato ai sensi dell’art. 1137 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso” (Cass. civ., 15/2/2021 n. 3847).