Spesso, soprattutto tra parenti, si riscontrano trasferimenti di denaro senza che esista un titolo contrattuale di natura documentale che indichi la causa del versamento.
Quindi, altrettanto spesso sorgono contenziosi sul diritto alla restituzione, come quello deciso recentemente da Cass. 15181 del 30/5/2024.
Vediamo il caso.
Versamento della somma di € 50.000 con bonifico tra nipote e zio.
Il nipote chiede inutilmente la restituzione e quindi il tema è se sia lo zio a dover dimostrare il titolo che giustifica il suo diritto di trattenere la somma o se sia il nipote a dover dare prova di avere titolo alla restituzione, dimostrando che si trattava di un prestito.
Per la cassazione “chi chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa da cui derivi l’obbligo alla restituzione” e ciò in quanto “l’esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla semplice consegna di somme di denaro”, ma ciò a condizione che la parte che ha ricevuto il versamento alleghi il titolo in forza del quale ritiene di essere giustificato a trattenere la somma