La recente riforma fiscale ha avuto un grande impatto in materia di diritto penale tributario.

Tra le tante novità è stata introdotta una nuova causa di non punibilità per i reati in materia di omesso versamento IVA.

L’art. 13 comma 3-bis D.Lgs. 74/2000 prevede, in sostanza, che l’omesso versamento dell’IVA non sia punibile se dipenda da una causa non imputabile all’autore sopravvenuta al momento dell’incasso dell’imposta sul valore aggiunto.

In particolare, il Giudice deve tenere conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autore, dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.

In pratica, ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità, l’insolvenza del contribuente deve dipendere dall’insolvenza (accertata) di terzi soggetti o dal mancato pagamento di crediti da parte dello Stato.

Pertanto la causa di non punibilità si applica nei soli casi in cui il mancato pagamento dell’imposta è conseguenza del verificarsi di circostanze imprevedibili (come l’insolvenza di soggetti terzi), che sfuggono al controllo del soggetto agente.

Commento redatto dall’avv. Andrea Brenna, studio Perlino di Milano