l caso.
Un turista nel corso di un’escursione lungo un sentiero si allontana dal percorso e cade in una buca.
La caduta risulta letale, per cui gli eredi prmuovono un giudizio nei confronti dell’Ente Parco, gestore e soggetto tenuto alla manutenzione del sentiero.
In primo e secondo grado gli eredi dello sfortunato escursionista perdono la causa, perchè secondo i giudici di merito l’estensione del bene demaniale non consentirebbe un controllo effettivo del territorio: nessuna colpa=no responsabilità.
Ma la cassazione con una non recente sentenza (1257/2018) spiega che la responsabilità per custodia di cose che incombe al soggetto gestore del sentiero prescinde dalla colpa.
Richiama in proposito il dettato dell’art. 2051 c.c., norma che prevede una forma di responsabilità oggettiva e quindi senza colpa.
E per escludere la responsabilità non potrà farsi riferimento all’estensione territoriale del bene, che non consente un effettivo controllo.
La possibilità di esercitare un effettivo controllo non va valutata solo in relazione all’estensione dell’intero bene demaniale (come possono gli enti mettere in sicurezza un’intera montagna o tutto i territori?) ma in relazione a tutte le circostanze del caso concreto.
In particolare, ritiene la corte, per i parchi naturali vi è un onere di custodia per i sentieri escursionistici segnati e per le zone immediatamente circostanti agli stessi.
Quindi in questi casi via libera al risarcimento.