Il conducente risponde del reato di omicidio stradale nonostante il passeggero (deceduto) non avesse la cintura di sicurezza allacciata.
La Corte di Cassazione (sent. 46566 in data 18.12.24) ha recentemente annullato con rinvio una sentenza di assoluzione nei confronti di un’automobilista imputata di omicidio stradale. La sua colpa sarebbe consistita nel non aver verificato il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del terzo passeggero, deceduto a seguito del sinistro stradale.
Il comportamento della vittima non può assumere rilevanza ai fini dell’esclusione della responsabilità, assurgendo a concausa dell’evento.
Il mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte della persona offesa, tuttavia, può rilevare sicuramente in punto di trattamento sanziontorio. All’imputato, potrà essere riconosciuta una proporzionale diminuzione della pena inflitta, in rapporto con il grado di colpa accertato in capo a ciascuna delle parti, in ossequio al dettato dell’art. 133, comma I, cod. pen..