Vediamo il caso deciso dalla Cassazione con ordinanza 882 del 2025.
Lungo un tratto autostradale si verifica un sinistro con esito mortale: un’auto effettua una carambola e finisce in una scarpata.
Nel punto di uscita dalla sede stradale non risulta presente la barriera laterale.
Il conducente decede a causa del ribaltamento del mezzo.
Nel corso delle indagini i consulenti tecnici nominati accertano che, vista la velocità non eccessiva del mezzo (70 km/h), la presenza di moderne barriere laterali avrebbe contenuto il moto dell’auto.
Il gestore stradale si difende sostenendo che non vigeva l’obbligo di adeguare la rete già esistente alle nuove normative di sicurezza.
Di diverso avviso la Corte: “la circostanza che per una determinata strada la norma tecnica non imponesse in astratto l’adozione di misure di sicurezza, non esimeva il gestore della rete sempre e comunque dal valutare se quel tratto di autostrada potesse costituire un rischio per la sicurezza degli utenti”.