Il c.d.s. prevede due tipi di sanzioni per coloro che non ottemperano all’obbligo di fermarsi in caso di incidente stradale.
In caso di danni alle sole cose il legislatore ha previsto un illecito amministrativo punito con il pagamento di una somma da 302,00 euro a 1.208,00 euro (art. 189, comma 5, cod. strada).
In caso di danno alle persone, se il soggetto non si ferma a prestare soccorso ai soggetti coinvolti nell’incidente, si configura l’illecito penale ex art. 189, comma 6, cod. strada (punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni) a prescindere dal fatto che i feriti avessero bisogno di assistenza.
Come recentemente statuito dalla Corte di Cassazione, l’obbligo di fermarsi infatti non è legato solamente alla necessità di prestare soccorso, ma alla necessità di consentire l’identificazione dei responsabili, accertare la dinamica dell’incidente, salvaguardare la sicurezza della circolazione (Cass. pen. 23665/2024).
commento avv. Andrea Brenna, studio Perlino di Milano