Non è possibile, o almeno non lo ha ritenuto possibile il Tribunale di Milano nel che deciso con sentenza n. 4074/2024.
Vediamo la fattispecie concreta.
In un condominio un proprietario aveva trasformato la finestra che insisteva su un muro perimetrale dello stabile in porta finestra.
E lo aveva fatto senza chiedere le autorizzazioni al Condominio.
E quindi due le tesi contrapposte:
1. si tratterebbe di intervento da ricondursi nell’ambito dell’uso più intenso della res comune e quindi consentito (art. 1102 c.c.)?
2. o si tratta di innovazione (art. 1120 c.c.) che necessita quindi di autorizzazione condominiale?
La finestra preesistente aveva la funzione di dare luce all’abitazione del condominio, mentre l’apertura della porta finestra consentiva la possibilità di accedere ai locali di proprietà esclusiva, in precedenza non prevista.
Secondo il Tribunale di Milano tale opera comporta innovazione che, per essere legittima, necessita di autorizzazione condominiale.
Nel caso deciso ha giovato all’accoglimento della tesi sulla non legittimità dell’innovazione anche il fatto che una clausola del regolamento di condominio vietava l’esecuzione di opere o varianti che potessero modificare l’estetica del Condominio.
Con buona pace del condominio che, almeno in primo grado, è stato condannato a ripristinare lo status quo antecedente.