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Qualora il contratto (locazione-appalto) abbia ad oggetto un immobile in comproprietà indivisa, ciascuno dei comunisti ha, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori, rispondendo a regole di comune esperienza che uno o alcuni di essi gestiscano, con il consenso degli altri, gli interessi di tutti, sicché l’eventuale mancanza di poteri o di autorizzazione rileva nei soli rapporti interni fra i comproprietari e non può essere eccepita alla parte contraente che ha fatto affidamento sulle dichiarazioni o sui comportamenti di chi appariva agire per tutti.
Quindi il contratto saŕà pienamente valido anche senza il consenso di tutti i proprietari o della maggioranza degli stessi.
Ma il comproprietario dissenziente come potrà tutelarsi?
Semplice, in primis manifestando il suo dissenso prima della stipula del contratto.
Ma ciò è raramente possibile, perchè non sempre è in grado di farlo in tempo utile.
Diversamente in tali casi potrà attivarsi con una richiesta risarcitoria nei confronti del contitolare che risponderà per i danni provocati.