Gli addetti ai lavori e cioè i professionisti del diritto sanno che il nostro ordinamento civile è strutturato sul principio dell’onere della prova e della tipicità dei mezzi di prova.
In sostanza, chi agisce in giudizio per chiedere tutela ad un suo diritto avrà l’onere di dimostrare l’esistenza del diritto e la sua lesione ingiusta.
Ma di quali mezzi mezzi di prova potrà avvalersi?
In realtà non sono molti gli strumenti:
– principalmente la prova documentale,
– in secondo luogo la prova orale, generalmente la testimonianza, che però nell’ambito dei giudizi civili conosce molte limitazioni,
– in terzo luogo, ed è questo il tema di oggi, la prova per presunzioni.
Nel caso deciso da Cass. 29252 del 13/11/2024 un imprenditore era stato illegittimamente segnalato in centrale rischi.
Ma come provare il danno subito?
Ecco che alle difficoltà di prova suppliscono le presunzioni: la prova presuntiva.
Con questo concetto si intendono le conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per ritenere dimostrato un fatto ignoto.
Per calare il caso concreto nel concetto astratto, dal momento che, in base alle regole di comune esperienza, è normale che alla segnalazione del nominativo di un imprenditore in centrale rischi consegua un danno, ebbene detto danno può ritenersi essere provato nella sua esistenza.
Bene, ma quanto sarà dovuto a titolo di risarcimento?
Ovvio che si tratta di un altro argomento di prova, ma anche in questo caso alle difficoltà nella prova potrà supplire la valutazione equitativa del giudice.