Dalle notizie di cronaca leggiamo che a Monza un amministratore di condominio si sarebbe appropriato di fondi condominiali distraendoli dal conto corrente ed utilizzandoli anche per il gioco d’azzardo.
I fondi, pari a circa € 330.000, sarebbero stati distratti mediante bonifici verso il suo conto corrente personale.
Lo stratagemma utilizzato: l’amministratore avrebbe inserito il suo iban, quello del suo conto personale, corretto, ma avrebbe indicato come destinatario fittizio il nominativo di fornitori abituali del condominio.
Il quesito riguarda quindi le responsabilità degli istituti di credito: avrebbero dovuto bloccare gli accrediti o l’addebito, vista la non corrispondenza tra iban e generalità dell’intestatario?
È utile ricordare cosa prevede la normativa in materia di prestazione dei servizi di pagamento (bonifici).
L’art. 24 d.lgs 11/2010 prevede che:
“1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico (iban), esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall’identificativo unico.
2. Se l’identificativo unico fornito (iban) dall’utente e’ inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non e’ responsabile, ai sensi dell’articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento”
Quindi parrebbe che la banca non abbia l’onere di verificare la corrispondenza tra iban ed intestatario conto.
Ma una diversa interpretazione e quindi nuovi spunti provengono da una recente sentenza della Cassazione (n. 17415 del 25/6/2024).
In particolare, la Corte ha deciso che grava sulla Banca o meglio sulle due banche l’onere di dimostrare di aver compiuto l’operazione di pagamento adottando tutte le cautele necessarie per scongiurare il rischio di erronea individuazione del beneficiario”.
In sostanza, per tornare quindi al caso di cronaca, la Banca del condominio o quella del conto corrente personale dell’amministratore avrebbero avuto la possibilità di rilevare l’incongruenza bloccando l’addebito o l’accredito?
Visti gli strumenti informatici utilizzati dalle banche, non facile sarebbe il compito dei legali degli istituti coinvolti