Innanzitutto si pone spontaneo un quesito: e perchè mai un soggetto dovrebbe rinunciare alla proprietà su un bene, visto e considerato che quel diritto ha presumibilmente un valore?
La risposta ce la fornisce il caso deciso da Tribunale di Venezia con l’ordinanza del 22/4/2024 che oggi commentiamo.
I proprietari di un fondo in dissesto e franoso si recano dal notaio per dichiarare la rinuncia al loro diritto.
Per tale effetto il Notaio certifica il passaggio di proprietà al Demanio e quindi allo Stato, così come previsto in tema di proprietà di beni immobili vacanti dall’art. 827 c.c..
Ma anche il Demanio, ovviamente, non vede di buon occhio l’acquisizione della titolarità del bene, che comporta più oneri che vantaggi.
Quindi il Ministero impugna l’atto notarile di rinuncia abdicativa alla proprietà, insistendo per l’accertamento della nullità dell’atto.
Il Tribunale, chiamato a decidere, ritenendo la questione di rilevante importanza, decide di rimettere la questione alla Cassazione, che dovrà dare risposta alle seguenti domande: 1) è ammessa nel nostro ordinamento la rinuncia abdicativa alla proprietà? 2) in caso affermativo, al Giudice è lasciata la possibilità di valutare se l’atto costituisca un abuso del diritto da parte del rinunciante che, come nel caso all’esame del Tribunale di Venezia, vorrebbe sbarazzarsi di un bene oneroso a svantaggio dello Stato?
Vedremo……