Nessuno ha mai messo in dubbio la possibilità di stipulare accordi aventi ad oggetto il diritto di parcheggiare l’auto su una proprietà altrui.
Ma in questi casi il diritto che si costituisce può essere qualificato come servitù con valenza erga omnes, o più semplicemente viene in essere un’obbligazione che quindi vale solo tra le parti stipulanti?
La differenza non è di poco conto: se si trattasse di servitù, qualora il fondo gravato venisse venduto l’acquirente sarebbe tenuto a consentire il parcheggio; diversamente, ove l’accordo valesse solo tra le parti, l’acquirente potrebbe vietare il parcheggio sul fondo di sua proprietà.
Ebbene, la cassazione a sezioni unite con la recente sentenza 3925/2024 sembra aver messo la parola fine alla disputa: “in tema di servitù, lo schema previsto dall’art. 1027 c.c. non preclude la costituzione, mediante convenzione, di servitù avente ad oggetto il parcheggio di un veicolo sul fondo altrui…..”
Quindi, secondo la cassazione al quesito iniziale può essere data risposta positiva.