Post redatto dall’avv. Andrea Brenna, penalista presso studio Perlino-Milano
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Il D. Lgs. 198/2024 ha modificato l’art. 114 c.p.p. in materia di divieto di divieto di pubblicazione di atti o immagini, modifiche che entreranno in vigore dal 7 gennaio 2025.
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La legge ha introdotto il comma 6-ter secondo cui è vietata la pubblicazione integrale o per estratto del testo delle ordinanze che applicano le misure cautelari personali finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.
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La modifica è stata attuata al fine di rafforzare il principio della presunzione dell’innocenza delle persone sottoposte alle indagini o imputate in un procedimento penale.
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A partire dal 7 gennaio, in sostanza, gli organi di stampa non potranno più pubblicare il testo integrale o per estratto dell’ordinanza cautelare fino alla conclusione delle indagini o al termine dell’udienza preliminare, rimanendo ovviamente consentita la “cronaca” e il “commento” all’ordinanza.
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La norma ha l’obiettivo di regolare il delicato bilanciamento tra due interessi di rilievo costituzionale: da una parte, la presunzione di non colpevolezza dei soggetti coinvolti nel procedimento penale e, dall’altra, la libertà di stampa (nella sua declinazione del diritto alla cronaca giudiziaria), per garantire la trasparenza del processo penale e il controllo sociale sulla corretta applicazione della legge.
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Su come garantire tale equilibrio ci viene in soccorso l’art. 8 del Testo Unico dei doveri del giornalista, secondo il quale il giornalista di cronaca giudiziaria ha il dovere deontologico di rispettare il principio di presunzione di non colpevolezza e dovrà adoperarsi affinché risultino chiare ai lettori le differenze tra indagato, imputato e condannato, tra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti giudiziari.
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Sarà quindi importante per il giornalista rispettare le modalità e il contesto di divulgazione delle informazioni, le quali non devono dare l’impressione della colpevolezza dell’interessato prima che questa sia stata legalmente provata.
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Questo ci porta a osservare che la presunzione di non colpevolezza deve costituire il modo in cui non solo gli organi di stampa ma anche la nostra società deve rapportarsi con chiunque sia sottoposto a un procedimento penale.