Lo spunto per l’approfondimento di oggi ci giunge da una nostra follower instagram.
Semplificando si può affermare che la comunione su un bene si costituisce principalmente con due diverse modalità: o per acquisto congiunto oppure più frequentemente per successione.
La comunione così costituitasi, viene definita pro indiviso o per quote ideali, e ciò in quanto tutti i comproprietari non sono proprietari di una porzione specifica del bene, ma dell’intero bene pro quota.
Il bene è unico ma più sono i titolari.
Ma come si amministra il bene in tali casi?
Non è frequente, ma il codice civile consente la nomina di un amministratore che gestisca il bene per conto di tutti.
La similitudine con il Condominio è quindi evidente.
Ove ciò non accadesse, varrebbe il principio della maggioranza per cui le singole decisioni verrebbero prese con maggioranze (non come numero di persone, ma in relazione al valore delle quote) che variano a seconda del fatto che si tratti atti di ordinaria piuttosto che di straordinaria amministrazione.
Questo il motivo per cui, se determinate decisioni venissero prese senza il rispetto dei suddetti principi e contro la volontà dei comproprietari gli atti sarebbero illegittimi.