Nella nostra vita professionale capita molto spesso che clienti ci inviino comunicazioni a loro pervenute da finanziarie con le quali non hanno mai avuto rapporti.
E’ la situazione che si verifica quando il soggetto finanziato diventa moroso, ragione per cui la banca o la finanziaria preferiscono cedere il credito realizzandone il valore piuttosto che intraprendere azioni esecutive.
E’ il mercato dei credito deteriorati che si realizza mediante cessioni in blocco di crediti appartenenti a determinate categorie.
Ovvio che ad un certo punto il cessionario bussi alla porta per dire: “eccomi, ora devi pagare me…”.
In caso di cessione dei crediti in blocco, la disciplina é prevista dall’art. 68 Testo Unico Bancario.
Rispetto alla cessione dei crediti regolata da codice civile valgono procedure diverse, ma solo in parte diverse.
E qui sta l’inghippo che ha portato alla decisione del Tribunale di Milano che oggi commemtiamo (sentenza 21/5/2024 GU Tranquillo)
Da codice civile per la valida cessione del credito occorrono due passaggi:
1. l’atto negoziale e cioè il contratto di vendita del credito tra Istituti di credito;
2. la notifica al debitore ceduto che ovviamente deve essere notiziato in ordine al nuovo soggetto legittimato a pretendere il pagamento.
A norma del TUB, la notifica della cessione dei credito in blocco puó essere sostituita dalla pubblicazione dell’avviso di cessione sulla gazzetta ufficiale.
Nessuna deroga, peró, in ordine alla prova dell’esistenza di un atto negoziale di vendita del credito.
E veniamo quindi, in sintesi, alla decisione oggi commentata.
Un istituto bancario affermandosi cessionario di un credito che era stato acquistato da altra Banca chiede ed ottiene un decreto ingiuntivo verso il soggetto che era stato finanziato.
Questi propone opposizione contestando la titolaritâ del credito in capo all’istituto che gli aveva fatto causa.
E gli va anche bene….
La pubblicazione in gazzetta ufficiale sostituisce la notifica e non vale come prova della cessione del credito.
A questi fini occorre la produzione in giudizio del contratto di cessione dei crediti.
Ma il tribunale si spinge ben oltre, esprimendo un principio che nin condividiamo.
…ai fini della prova della legittimazione del cessionario dei crediti in blocco non ha rilevanza neppure la dichiarazione della cedente in ordine alla inclusione del singolo credito nel contratto di cessione.