Vediamo il caso deciso dalla Cassazione con la recente ordinanza 13/5/2024 n. 12988.

Un ciclista percorrendo una pubblica via finisce su un tombino sconnesso e cade.

Secondo la Corte, l’Ente proprietario della pubblica via si presume responsabile del sinistro riconducibile a situazioni di pericolo dipendenti dalla cosa custodita.

Il Comune, secondo la Corte, ha un potere/dovere di controllare la cosa custodita in modo da evitare situazioni di pericolo in capo agli utenti.

Quindi le ragioni vanno al ciclista danneggiato.

Ma come potrebbe l’Ente proprietario della cosa liberarsi dalla responsabilità?

Solo mediante la prova, concreta e rigorosa, in ordine alla effettiva impossibilita di esercitare un potere di controllo della cosa.

Potremmo immaginare il caso di una strada isolata di montagna, ma non certo quella del caso oggi analizzato, trattandosi di strada ubicata nel centro storico della città e di costante frequentazione sa parte degli utenti