Vediamo il caso deciso dalla Cassazione con sentenza 27747/2024.
Nella nostra esperienza di legali di condomini ci è capitato con una certa frequenza di aver verificato che, con il subentro del nuovo amministratore, di cui siamo i fiduciari, si riscontrano ammanchi riconducibili alla precedente gestione.
In questi casi è indispensabile non temporeggiare e quindi depositare la querela entro tre mesi.
Certo, tre mesi, ma a decorrere da quando?
Ce lo spiega la sentenza che oggi commentiamo.
Eccone i principi in sintesi:
1. considerata la natura fungibile del denaro, sino alla cessazione della carica l’amministratore potrebbe reintegrare le somme, ragione per cui il reato di appropriazione indebita da parte dell’amministratore di condominio si verifica con il subentro del nuovo professionista;
2. il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il nuovo amministratore ha conoscenza certa del fatto reato nella sua dimensione soggettiva ed oggettiva.
Un consiglio, quindi: con il subentro della nuova amministrazione occorrerà vagliare immediatamente la contabilità ed attivarsi entro tre mesi in caso di irregolarità.