Accettazione dell’eredità: onori ed oneri. Una volta che ho rinunciato all’eredità, posso accettare? E la regola contraria quale è?
La qualifica di erede comporta la assunzione dell’intero patrimonio della persona deceduta, inclusi quindi i suoi debiti.
Questo il motivo per cui a volte la persona nominata come erede può non avere interesse ad accettare l’eredità, nel caso in cui I debiti siano superiori al valore del patrimonio.
Contrariamente a quanto normalmente si pensi, il soggetto chiamato all’eredità, se non vuole accettarla, non è tenuto a rinunciarvi: è sufficiente che non la accetti.
È necessario precisare però che l’accettazione dell’eredità può verificarsi con due diverse modalità:
1. in forma espressa, con dichiarazione resa al notaio od al cancelliere.
2. in forma tacita, e quindi attuando comportamenti che inequivocabilmente manifestano la sua volontà di accettare l’eredità.
Quindi, il nominato erede che si astenga da qualsiasi atto di gestione del patrimonio del de cuius non è tenuto a rinunciare all’eredità.
Una volta attuata la scelta di accettare o rinunciare, è possibile cambiare idea?
Si e no.
Così come previsto dall’art. 525 c.c., se ho dichiarato di rinunciare posso in un secondo tempo revocare la rinuncia e accettare: ciò ovviamente senza pregiudicare i diritti dei terzi che nel frattempo potrebbero aver accettato in sostituzione del rinunciante.
Quanto appena detto, non vale in caso contrario: chi ha accettato non può in un secondo tempo rinunciare.